Codice tributo rinominato per le DTA trasformate a fronte della cessione di crediti deteriorati
Con risoluzione n. 71 di ieri, 18 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo “6834” in “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”; ciò, al fine di consentirne l’utilizzo per la compensazione in F24 del nuovo credito di imposta derivante dalle DTA trasformate a fronte della cessione dei crediti deteriorati.
Si ricorda che l’art. 44-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34 convertito, come da ultimo modificato dall’art. 72 comma 1-ter del DL 14 agosto 2020 n. 104 convertito (c.d. decreto “Agosto”) dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (così qualificati in caso di mancato pagamento oltre 90 giorni), la stessa può trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, nei limiti e alle condizioni normativamente previste.
A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione, i suddetti crediti di imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24, ovvero ceduti secondo quanto previsto dall’art. 43-bis o dall’art. 43-ter del DPR 602/73, ovvero chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.
La ris. 71/2020 precisa quindi che, ai fini della compensazione in F24 dei crediti d’imposta in esame, possa essere utilizzato il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57 del 24 maggio 2011, ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.
La risoluzione appare indice espresso del fatto che il credito sia utilizzabile in compensazione dalla data di efficacia della cessione del credito.
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