La sanzione per il domicilio digitale non comunicato non è disciplinare
La sospensione viene disposta dal Consiglio dell’Ordine e non da quello di Disciplina
La sanzione della sospensione dall’Albo, prevista in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale dall’art. 37 del DL 76/2020 (DL “Semplificazioni”), non riveste carattere disciplinare e viene, pertanto, disposta dal Consiglio dell’Ordine e non dal Consiglio di Disciplina.
Lo chiarisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con l’informativa n. 143/2020 di ieri, destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini.
L’informativa fa seguito e recepisce le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con la nota n. 186506 del 18 novembre 2020, in relazione ai chiarimenti richiesti dal Consiglio Nazionale al Ministero in merito alla sanzione prevista per la mancata comunicazione all’Ordine del domicilio digitale.
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