Omessi versamenti sistematici da denunciare al Tribunale
Costituiscono una grave irregolarità rispetto alla quale i sindaci non possono limitarsi a invitare gli amministratori a trovare una soluzione
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 6005/2020, si sofferma sull’azione del curatore fallimentare ex art. 146 del RD 267/1942, con la quale si fa valere sia la responsabilità degli amministratori verso la società che quella verso i creditori sociali.
Al riguardo, si osserva, innanzitutto, come la mancanza del parere del Comitato dei creditori, che il giudice delegato deve acquisire prima di concedere l’autorizzazione all’azione, ex art. 146 comma 2 del RD 267/1942, non infici la validità del decreto di autorizzazione del giudice delegato, sia perché si tratta di parere consultivo, sia perché può ritenersi già espresso (e, quindi, da non richiedere) se, come nella specie, il programma di liquidazione ex art. 104-ter del RD 267/1942, approvato dal Comitato dei creditori, ...
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