Obbligo di pagare la quota di iscrizione anche per il professionista sospeso
Il provvedimento di sospensione dall’Albo non impedisce al professionista che ne è stato attinto di continuare ad adempiere agli obblighi cui egli è tenuto in virtù dell’iscrizione, come, ad esempio, il pagamento della quota annuale.
Così afferma il CNDCEC nel Pronto Ordini del 23 novembre 2020 n. 168, osservando, in primo luogo, che un provvedimento di sospensione – sia esso sanzionatorio, adottato all’esito di un procedimento disciplinare o cautelare (poiché, ad esempio, adottato a seguito di misura cautelare disposta dall’Autorità giudiziaria) – si traduce per il professionista nell’oggettivo impedimento a svolgere la professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento.
Atteso, quindi, che la sospensione non determina – come la radiazione – l’estromissione dall’Albo in modo permanente, ma, per l’appunto, solo l’impedimento temporaneo a svolgere l’attività professionale, il professionista è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi che derivano dall’iscrizione all’Albo, fra i quali:
- gli obblighi inerenti alla formazione professionale continua;
- mantenere attiva la propria polizza assicurativa professionale e il proprio indirizzo PEC;
- corrispondere all’Ordine di appartenenza la quota annuale di iscrizione e produrre le autocertificazioni richieste dal medesimo Ordine.
Il CNDCEC precisa, inoltre, che l’eventuale inosservanza dei suddetti obblighi, derivanti – si ribadisce – dall’iscrizione all’Albo professionale, ovvero altre condotte aventi rilevanza sul piano disciplinare e/o deontologico (come, ad esempio, l’esercizio abusivo della professione durante il periodo di sospensione), possono comportare per il professionista, anche se già sospeso, l’apertura di un ulteriore procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina, all’esito del quale potrebbe essere inflitta all’iscritto una seconda sanzione, che questi andrebbe a scontare dopo avere terminato di scontare quella precedentemente disposta a suo carico.
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