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LETTERE

Con perdita del capitale ci sono pratiche respinte se non depositate da un notaio

Martedì, 8 dicembre 2020

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Spettabile Redazione,
ho letto con interesse l’articolo sul tema della perdita del capitale sociale da parte di società di capitali (si veda “Tre mesi per reagire alla perdita del capitale” di ieri).

Ebbene, vorrei riportare la prassi del Registro Imprese di Brescia, validata dalla giurisprudenza del Tribunale competente: in caso di perdita del capitale la pratica di messa in liquidazione della società viene respinta se non depositata da un notaio, pur essendo stato dimostrato che l’amministratore ha provveduto preventivamente a convocare l’assemblea.
Anzi, il Registro Imprese richiede ben due pratiche: una per l’accertamento della causa di scioglimento e l’altra per la nomina dei liquidatori.

Sono situazioni abbastanza diffuse: quando le cose vanno male, i soci sono spesso latitanti e difficilmente la società ha risorse per pagare un atto notarile.
Purtroppo bisogna ammettere che l’Italia è divisa in Province anche nell’applicazione del codice civile.

Come può essere ritenuto responsabile l’amministratore per una pratica “respinta” dal Registro Imprese per un presunto difetto di forma, su un tema così importante di tutela dei terzi?


Alberto Cobelli
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia

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