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Necessario informare i lavoratori domestici della presenza di telecamere

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 dicembre 2020

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Il Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679, con le FAQ pubblicate sul proprio sito ha risposto ad alcuni quesiti in materia di videosorveglianza, anche in riferimento all’installazione di videocamere da parte dei datori di lavoro, pubblici o privati.

A tal proposito è stato chiarito che l’installazione di un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro è consentita per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ai sensi dell’art. 4 della L. 300/70, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste da tale disposizione.
L’installazione deve poi avvenire nell’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, oltre che del principio di minimizzazione dei dati in riferimento alla scelta delle modalità di ripresa e collocazione delle telecamere, oltre che alla gestione delle diverse fasi del trattamento.

I dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, non è richiesta una preventiva autorizzazione da parte del Garante ai fini dell’installazione del sistema e le persone che transitano in un’area videosorvegliata devono essere informate della presenza delle telecamere.

Circa i tempi di conservazione dei dati viene chiarito che occorre tenere conto delle finalità per le quali le immagini sono state acquisite, del contesto nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nelle FAQ è stato, inoltre, precisato che, qualora le telecamere vengano installate all’interno di un’abitazione privata per finalità personali, i dipendenti o i collaboratori domestici dovranno esserne informati dal datore di lavoro e i dati, il cui trattamento è escluso dall’ambito di applicazione del Regolamento, dovranno essere protetti in modo adeguato.

Infine, il Garante ha evidenziato che la normativa in materia di protezione dei dati non si applica in presenza di fotocamere false o spente, restando in ogni caso salve le garanzie disposte dal citato art. 4 della L. 300/70 per quanto concerne l’installazione nei luoghi di lavoro.

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