La perdita della legale rappresentanza non esclude la responsabilità per omessi versamenti
La non punibilità per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione consegue al pagamento del debito tributario, al lordo di sanzioni e interessi, nei termini e modi stabiliti dall’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000.
Trattandosi di una causa personale di esclusione della punibilità, tenuto al pagamento del debito è l’autore del reato e, dunque, colui che era obbligato al versamento delle somme dovute al momento della scadenza del termine “lungo” previsto dagli artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000, ovvero che ha omesso il versamento utilizzando in compensazione crediti non spettanti, anche se “medio tempore” abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa (cfr., sul punto, Cass. n. 17695/2019, Cass. n. 30879/2018, Cass. n. 39072/2017).
La Corte di Cassazione è tornata su questo tema con la pronuncia n. 34940 depositata ieri, precisando che il fatto che il ricorrente abbia perso la legale rappresentanza dell’ente dopo aver commesso il reato non costituisce argomento per escludere la sua responsabilità, nemmeno se la perdita della rappresentanza avvenga, come nel caso di specie, a causa del fallimento dell’impresa.
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