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Per il contratto di espansione non va versato il contributo addizionale

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 dicembre 2020

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L’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione non è tenuta a versare il contributo addizionale come previsto in un primo momento.
L’INPS ha fornito il chiarimento con la circolare n. 143 pubblicata ieri in serata, superando l’impostazione precedente sull’obbligo contributivo del datore di lavoro in relazione all’intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che supporta il contratto di espansione previsto, in via sperimentale per il biennio 2019-2020, dall’art. 41 del DLgs. 148/2015, così come riscritto dall’art. 26-quater comma 1 del DL 34/2019.

Tale istituto, adottabile previa apposita procedura sindacale, è finalizzato ad agevolare le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative nella gestione del cambiamento dei processi produttivi (in quanto impegnate in percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione) con la previsione di assunzione di nuove professionalità, la modifica delle competenze professionali del personale in forza, l’uscita anticipata dei lavoratori ai quali manchino non più di 5 anni per maturare i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria, consentendo loro di fruire di un’indennità mensile sino alla liquidazione della pensione.
I lavoratori che non possono aderire allo “scivolo pensionistico”, e non hanno le qualifiche professionali o le competenze tecniche necessarie a implementare le modifiche dei processi aziendali, possono essere coinvolti nel contratto di espansione nella parte che prevede piani di formazione e riqualificazione, applicando una riduzione oraria con trattamento di CIGS.

Con la circ. n. 98/2020, l’INPS ha illustrato i profili normativi e operativi inerenti all’intervento previsto dal comma 7 del citato art. 41, precisando che l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione soggiace all’obbligo di versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015 (si veda “Contratto di espansione con contributo addizionale” del 4 settembre 2020).

Ora, con la circ. n. 143/2020, l’Istituto fa presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro ha poi precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.

Pertanto, le indicazioni fornite dalla circ. n. 98/2020 (§ 4) sono superate e, per le integrazioni salariali di cui all’art. 41, comma 7 del DLgs. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’art. 21, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo addizionale. Il datore potrà quindi procedere al recupero degli importi eventualmente già versati.

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