ACCEDI
Giovedì, 2 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Esenzione IVA per attività sportive senza effetti diretti

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 dicembre 2020

x
STAMPA

Con la sentenza di ieri, relativa alla causa C-488/18, la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata in merito all’esenzione IVA prevista dall’art. 132 lett. m) della direttiva 2006/112/Ce per le prestazioni sportive rese da organismi senza fini di lucro.

Nello specifico, la norma prevede che gli Stati membri esentino dall’imposta “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica” ove siano fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

Secondo quanto sancito dalla Corte, la disposizione in parola non ha un effetto diretto negli Stati membri, per cui non può essere invocata davanti ai giudici nazionali per ottenere l’esenzione in relazione a una prestazione sportiva per la quale una norma interna ha escluso il beneficio. Ciò anche in considerazione del fatto che l’art. 132 lett. m) della direttiva IVA non fornisce un elenco di prestazioni da esentare, né prevede un obbligo di esenzione per tutte le prestazioni di natura sportiva, ma lascia un margine discrezionale agli Stati membri.

La Corte ha altresì affermato che la nozione di “organismo senza fini di lucro” di cui alla norma in commento costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione e implica che, in caso di scioglimento di tale organismo, quest’ultimo non possa distribuire ai suoi membri gli utili che ha realizzato e che superino le quote di capitale versate da detti membri, nonché il valore corrente dei contributi in natura da essi conferiti.

Si rileva, a margine, che l’Italia è stata sottoposta alla procedura di infrazione n. 2008/2010 anche in relazione al non corretto recepimento dell’art. 132 lett. m) della direttiva (avendo previsto il regime di esclusione da IVA in luogo dell’esenzione per alcune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport) e che il Ddl. di bilancio 2021 prospetta ora la modifica dell’art. 10 del DPR 633/72 al fine di adeguare la disciplina italiana a quella unionale.

TORNA SU