Miscela di piante per tisane e infusi con IVA al 10%
Con la risposta a interpello n. 579 del 10 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’aliquota IVA applicabile alla cessione di un prodotto consistente in una miscela di piante utilizzata per ottenere una specifica bevanda che, in base alle informazioni fornite dall’istante, sarebbe riconducibile tra quelle menzionate al n. 76) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (es. preparazioni a base di caffè, di tè, di mate e di camomilla).
Secondo il parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e monopoli, in considerazione della composizione dichiarata e dell’analisi chimica del prodotto, e tenendo conto della destinazione d’uso del bene, la miscela in questione può essere classificata alla sottovoce Taric 2106 9092 60.
Infatti, in base alle note esplicative del sistema armonizzato, tra i prodotti compresi nella sottovoce SA 2106 90, al punto 14), vi sono anche i miscugli di piante o parti di piante, semi o frutta di diverse specie che non sono destinati al consumo immediato, ma sono utilizzati per la preparazione di infusi o tisane, in particolare quelle aventi proprietà benefiche (es. lassative, diuretiche).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto del parere tecnico delle Dogane, nonché della prassi amministrativa in materia (R.M. n. 46/1994), la miscela in questione è soggetta ad aliquota IVA del 10%, essendo riconducibile tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
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