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Esenti da ritenuta i proventi degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche

/ REDAZIONE

Martedì, 15 dicembre 2020

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L’Agenzia delle Entrate ha rettificato l’interpretazione contenuta nella risposta a interpello n. 406 del 24 settembre 2020 in merito all’applicazione dell’art. 26-quinquies, comma 5-bis del DPR 600/73 che prevede l’esclusione da ritenuta d’acconto per i proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi “posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita”.

Inoltre, si interviene sulla medesima esenzione prevista anche dall’art. 10-ter comma 4-bis della L. 77/83.
Modificando quanto chiarito in precedenza, l’Amministrazione finanziaria afferma che un’interpretazione volta ad attribuire alle disposizioni in argomento un senso conforme alle intenzioni del legislatore comporta l’esclusione, dall’applicazione delle ritenute d’acconto, anche per i proventi derivanti dalle quote o azioni di OICR di cui agli attivi ricompresi nella voce D.I. dello Stato patrimoniale delle imprese di assicurazione.

Considerato, poi, che la circ. Agenzia delle Entrate 26 novembre 2002 n. 85 ha esteso l’ambito applicativo dell’IRM (Imposta sulle Riserve Matematiche) anche alle Riserve Tecniche di classe D.I., nel rispetto della ratio delle norme sopra analizzate e secondo un’interpretazione sistematica delle stesse, si ritiene che l’esclusione dall’applicazione della ritenuta di cui agli artt. 26-quinquies, comma 5-bis, del DPR 600/73 e 10-ter, comma 4-bis, della L. 77/83 debba estendersi anche ai proventi corrisposti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle Riserve Tecniche di classe D.I.

Tale interpretazione garantisce un’applicazione razionale della normativa, evitando disparità di trattamento ingiustificate ed è, inoltre, coerente con quella fornita con la circ. n. 85/2002 in materia di imposta sulle riserve matematiche, con la quale il riferimento alle “riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio” è stato inteso come comprendente sia le riserve matematiche di cui alla voce C.II, n. 1, sia le riserve di cui alla voce D.I.

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