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Deducibili gli assegni al coniuge divorziato residente all’estero

/ REDAZIONE

Venerdì, 18 dicembre 2020

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Con la risposta a interpello n. 598 pubblicata ieri, 17 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del TUIR, i versamenti periodici effettuati al coniuge divorziato, anche se quest’ultimo è residente all’estero, nel caso di specie in Germania, e stabiliti in base alla sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità giudiziaria tedesca.

Per poter beneficiare della deducibilità, è però necessario che il contribuente residente in Italia, nella propria dichiarazione dei redditi, indichi anche il codice fiscale dell’ex coniuge percettore degli assegni.
In mancanza di tale codice fiscale, viene precisato che il contribuente può richiederne l’attribuzione all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 6 del DPR 605/73, sulla base di un’istanza motivata alla quale dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.

La risposta dell’Agenzia precisa inoltre che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Germania (ratificata con la L. 459/92), il coniuge divorziato percettore degli assegni, anche se non residente, è tenuto a dichiararli in Italia ai fini IRPEF, quali redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera i) del TUIR), in quanto imponibili esclusivamente in Italia in base al punto 15 del Protocollo allegato alla suddetta Convenzione.

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