L’attività di «hawala» integra il delitto di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento
La Cassazione, nella sentenza n. 36034/2020, ha fornito precisazioni sulla condotta posta in essere dagli intermediari “hawala”, consistente nell’attività di offerta a un numero indeterminato di soggetti, in maniera stabile e organizzata, del servizio di raccolta di denaro, di cambio di valuta e di successivo trasferimento all’estero.
Nel dettaglio, per la Suprema Corte tale condotta deve essere inquadrata nel delitto di cui all’art. 131-ter del DLgs. 385/1993, in quanto costituente una abusiva prestazione di servizi di pagamento (nelle forme della rimessa di denaro), esercitata con sistematicità a favore di una clientela potenzialmente indefinita da parte di soggetti privi della necessaria autorizzazione.
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