Le condotte extralavorative possono giustificare il recesso
È configurabile una rilevanza disciplinare in relazione a determinati reati commessi al di fuori del contesto lavorativo
Determinate condotte, poste in essere dal lavoratore al di fuori dello svolgimento dell’attività lavorativa, possono avere ripercussioni negative sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, giustificando, a certe condizioni, l’estromissione dal contesto aziendale.
Ciò si verifica, in particolare, quando tali comportamenti integrino gli estremi di una giusta causa di licenziamento che, secondo l’art. 2119 c.c., si identifica con una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, essendo talmente grave da ledere irreversibilmente gli elementi essenziali del contratto, tra cui il vincolo di fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro.
Possono fondare una giusta causa di recesso sia comportamenti tenuti dal prestatore nell’adempimento dei propri ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41