Ritenute ripetibili in caso di definizione della lite
Il principio dovrebbe valere sempre, anche in caso di conciliazione giudiziale
Sovente le contestazioni che l’Erario muove nei confronti del contribuente riguardano l’omessa effettuazione di ritenute fiscali, o l’esecuzione per un importo ridotto.
Nella sostituzione a titolo di acconto, per appurare se il recupero della ritenuta non eseguita vada effettuato nei confronti del sostituto, del sostituito, oppure solidalmente a entrambi, è bene analizzare la disciplina sostanziale di riferimento. Nel caso del lavoro nero, ad esempio, è pacifico in giurisprudenza che ci sia solidarietà tra le parti, nonostante l’aspetto sia da molti anni discusso in dottrina.
Invece, se si tratta di sostituzione a titolo di imposta, l’unico responsabile è il sostituto, in quanto la ritenuta “esaurisce” il prelievo, non avendo, nella maggioranza dei casi,
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