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Servizi di monitoraggio dei consumi alla prova dell’accessorietà IVA

/ REDAZIONE

Mercoledì, 30 dicembre 2020

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Con due risposte a interpello pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla natura accessoria, ai fini IVA, di alcune prestazioni di servizi rese, rispettivamente, da un’agenzia assicurativa (risposta n. 629) e da una società attiva nel mercato dell’energia elettrica (risposta n. 630).

In entrambi i casi, l’Agenzia ricorda che si considerano accessorie ai fini dell’imposta (art. 12 del DPR 633/72) le prestazioni che, congiuntamente:
- integrano, completano o rendono possibile la prestazione principale;
- sono rese dallo stesso soggetto che esegue la prestazione principale (anche a mezzo terzi, ma per suo conto e a sue spese);
- sono rivolte al medesimo soggetto cui è resa l’operazione principale.

In altri termini, occorre che le prestazioni convergano verso la realizzazione di un unico obiettivo e che possano considerarsi un unicum economico.
La previsione di un prezzo unitario può costituire un indizio in tal senso, ma occorre altresì accertare l’effettivo interesse economico del cliente all’acquisto o meno di operazioni distinte.

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia ritiene che il vincolo di accessorietà non sia rinvenibile nel caso esaminato con la risposta n. 629, riguardante una società assicurativa specializzata in polizze RC auto che offre ai clienti, fra l’altro, un servizio di monitoraggio dei consumi dei veicoli. Nel caso specifico, infatti, il servizio aggiuntivo non si pone in necessaria connessione con quello assicurativo e può essere acquistato indipendentemente dalla polizza. Di conseguenza, esso non beneficia del regime di esenzione IVA previsto per la prestazione assicurativa.

Nel caso esaminato con la risposta n. 630, invece, l’Agenzia riconosce la sussistenza del vincolo di accessorietà, in quanto il servizio di monitoraggio dei consumi energetici offerto dalla società è strettamente funzionale al contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico, anche considerato che, in caso di risoluzione del contratto principale, cessa anche il servizio in questione.

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