Prestazioni del Fondo di solidarietà del Trentino con anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni
Con la circolare n. 156, pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento al Fondo di solidarietà del Trentino, illustrando le modifiche apportate dal DM 103593/2019 alle modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni.
Il Fondo in questione, istituito in origine dal DM 96077/2016, ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni e privi dei fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
In generale, per tali causali, l’art. 5 del DM 103593/2019 attribuisce al Fondo il compito di garantire un assegno ordinario a favore dei predetti lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Inoltre, il Fondo garantisce tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Ancora, il Fondo in questione può erogare: assegni straordinari riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi 5 anni; contributi al finanziamento di programmi formativi; incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell’APE sociale.
Il DM 103593/2019, prevede poi che le prestazioni del Fondo siano destinate ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva interessata dalla richiesta di prestazione, di almeno 30 giorni (anziché 90, come da disciplina previgente), anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti la data della domanda di prestazione.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941