Il curatore deve indicare quale azione di responsabilità intende esercitare
Dubbia l’applicabilità del più ampio termine prescrizionale in assenza di specifica indicazione
È orientamento ormai costante e consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’azione di responsabilità esercitata dal curatore, nell’ambito dell’art. 146 del RD 267/1942, sarebbe un’azione unitaria e inscindibile, cumulando in sé le diverse azioni riconosciute dall’ordinamento a tutela dei soggetti pregiudicati nella loro posizione dalle violazioni degli amministratori. In particolare, sono esperibili dal curatore l’azione sociale di responsabilità e quella riconosciuta alla massa dei creditori, restando riservata a soci e terzi l’azione individuale ex artt. 2395 e 2476 comma 7 c.c. A tali fini occorre la previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori (ex art. 146 comma 2 del RD 267/1942).
L’art. 146 del RD ...
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