Per le progettazioni non spetta l’IVA agevolata
Le attività di progettazione rese autonomamente per la realizzazione di edifici abitativi e assimilati non usufruiscono dell’aliquota del 10%
In ambito IVA, alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione di fabbricati si applicano aliquote diverse (4%, 10% o 22%, a seconda dei requisiti oggettivi del fabbricato e di quelli soggettivi del prestatore o del committente).
In particolare risulta agevolata, con l’applicazione dell’IVA al 4%, la costruzione di fabbricati rurali a uso abitativo e di case di abitazione diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti “prima casa”. L’aliquota al 10% si applica invece per la costruzione di case di abitazione diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, per le quali non sussistono le condizioni di “prima casa”, di fabbricati con le caratteristiche
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