Dati dei fringe benefit e delle stock option da comunicare all’INPS entro il 22 febbraio
Con il messaggio n. 416 pubblicato ieri, l’INPS fornisce indicazioni ai datori di lavoro circa le tempistiche da rispettare per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati, a titolo di fringe benefit e stock option, al personale cessato dal servizio nel corso del 2020.
Si ricorda che l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno e a trasmettere le relative Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate.
Al fine di consentire all’INPS di effettuare tempestivamente tali adempimenti, i datori di lavoro sopra indicati dovranno inviare telematicamente entro e non oltre il 22 febbraio 2021 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2020.
Sotto il profilo operativo, è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, accessibile al seguente percorso: “Servizi on line”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti”.
All’interno della sezione sarà possibile scegliere tra: acquisizione di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni.
Viene inoltre sottolineato che i flussi che perverranno tardivamente non potranno essere inseriti nel conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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