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Modello «SR41» in caso di pagamento diretto dell’assegno del Fondo di solidarietà del credito

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 gennaio 2021

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Con il messaggio n. 376, pubblicato ieri, l’INPS detta le istruzioni operative per il pagamento diretto dell’assegno ordinario a carico del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e del Fondo di solidarietà bilaterale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.

Sotto il profilo operativo, al fine di permettere l’istruttoria e il pagamento diretto della prestazione al lavoratore, l’Istituto sottolinea che le aziende, una volta inoltrata la domanda alla Struttura territorialmente competente, sono tenute a trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in file aziendali con periodicità mensile, anche il modello “SR41” (nella versione semplificata di cui al messaggio n. 1508/2020).

A tal fine, l’azienda deve collegarsi al sito www.inps.it e procedere per l’apposito servizio, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi”, “Servizi”, “Servizi per le aziende e consulenti”, “CIG e Fondi di Solidarietà”, “Invio richieste pag. dir SR41”. L’invio del modello “SR41” potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della Struttura.

L’INPS ricorda inoltre che, limitatamente al Fondo di solidarietà del personale del credito e per quello addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, le aziende devono indicare nel modello “SR41” le ore di riduzione/sospensione applicando il fattore correttivo, come illustrato nelle circ. nn. 1/2020 e 54/2020.
Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari all’1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alla prestazione.

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