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Il bonus vacanze non spettante va restituito in dichiarazione

/ REDAZIONE

Martedì, 2 febbraio 2021

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Con la risposta a interpello n. 66 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota dell’80% del bonus vacanze di cui all’art. 176 del DL 34/2020 indebitamente fruito può essere restituito in dichiarazione dei redditi.

Lo sconto diretto al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta, pari dell’80% dell’importo complessivo del “tax credit vacanze”, ha, al pari del restante 20%, natura di detrazione d’imposta, sebbene la fruizione dello stesso sia anticipata rispetto al momento di presentazione della dichiarazione.
Ciò si evince anche dalle istruzioni al modello 730/2021, laddove è prevista l’esposizione dell’agevolazione in esame nella sezione VI del quadro E (“Oneri e spese”), dove “vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2020 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito”. In particolare, nel rigo E83 (“Altre detrazioni”) deve essere indicato, con il codice “4”, “l’importo del credito d’imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno”. Analoghe istruzioni valgono ai fini del modello REDDITI PF 2021.

Pertanto, qualora l’80% del bonus vacanze sia stato indebitamente fruito, lo stesso può essere restituito, senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto.

Il fornitore dei servizi al quale lo sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta (o il cessionario dello stesso) non perde il diritto a utilizzarlo in compensazione.

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