Effetto «trascinamento» se dopo il rientro l’impatriato inizia due attività
Per l’Agenzia, è sufficiente che il nesso tra rientro e inizio dell’attività sia verificato in relazione alla prima attività iniziata
Il meccanismo di accesso all’agevolazione relativa ai c.d. impatriati può presentare alcune peculiarità laddove il soggetto che si trasferisce in Italia inizi, subito dopo il trasferimento, una prima attività, ad esempio di lavoro dipendente, e, successivamente, una seconda attività che attribuisca una categoria di reddito diversa, ad esempio di lavoro autonomo, pur sempre ammessa nel perimetro oggettivo dell’agevolazione.
Per meglio chiarire la questione si prenda il caso di un lavoratore, rientrato in Italia a dicembre 2020, che inizi un’attività di lavoro dipendente a gennaio 2021 e successivamente avvii un’attività di lavoro autonomo.
La situazione illustrata pone una prima problematica legata alla formulazione dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 il quale riconosce
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