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Assegno di mantenimento indeducibile per il non residente

/ REDAZIONE

Martedì, 9 febbraio 2021

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La risposta ad interpello n. 93 di ieri, 8 febbraio 2021, ha chiarito che, per un contribuente residente ai fini fiscali in Francia, non possono essere dedotte dal reddito complessivo italiano le somme corrisposte all’ex coniuge in caso di separazione o divorzio.

L’art. 24 comma 2 del TUIR, infatti, ricomprende tra gli oneri deducibili per i non residenti i soli oneri contemplati dall’art. 10 comma 1 lettere a), g), h), i) e l), mentre l’onere in questione è regolato dalla lettera c) del medesimo art. 10.
Resta però ferma la deducibilità dell’onere in capo ai c.d. “non residenti Schumacker”, ovvero i soggetti non residenti che, a norma dell’art. 24 comma 3-bis del TUIR, producono in Italia almeno il 75% dei redditi complessivamente realizzati.

La risposta conferma, inoltre, che le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dall’INPS rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 18, paragrafo 2, della Convenzione Italia-Francia, e devono quindi essere assoggettate ad imposizione sia in Italia che in Francia, essendo pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno dei due Stati contraenti.

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