La detrazione edilizia spetta in capo al residente all’estero futuro acquirente
I soggetti che possono beneficiare delle detrazioni “edilizie” sono i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, il beneficio fiscale rappresentato dalle detrazioni edilizie “non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili” (circ. 8 agosto 2020 n. 24, § 1.2).
Nel caso in cui il soggetto residente all’estero, che non possiede redditi in Italia, intenda acquistare un’unità immobiliare che possiede i requisiti per poter beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, le detrazioni “edilizie” (nel caso di specie il superbonus del 110%) spetta in quanto detto soggetto sarà titolare di reddito fondiario (in tal senso, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8 febbraio 2021 n. 91).
In assenza di imposta lorda dalla quale scomputare la detrazione, il residente all’estero può optare per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941