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Privacy e vaccini, per il Garante sono applicabili agli operatori sanitari le «misure speciali di protezione»

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 febbraio 2021

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Il Garante Privacy, con le FAQ pubblicate sul proprio sito ieri, 17 febbraio 2021, è intervenuto su un tema di estrema attualità riguardante la vaccinazione contro il COVID-19 da parte dei lavoratori, incentrando la propria attenzione su ciò che il datore di lavoro può o non può fare, anche al fine di prevenire eventuali violazioni della normativa sul trattamento dei dati personali.

In primo luogo si precisa che il datore non può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione, non sussistendo un’espressa normativa che lo consenta, né, allo stesso modo, può trattare tali dati con il consenso del dipendente o chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati.

Viene, inoltre, chiarito un importante aspetto relativo allo svolgimento delle professioni sanitarie, vale a dire se sia possibile imporre l’obbligo di vaccinazione per quelle categorie di dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio in quanto operanti nel settore sanitario. È stata così posta la domanda secondo cui la vaccinazione contro il COVID-19 possa essere richiesta, ai suddetti lavoratori, quale condizione per accedere ai luoghi di lavoro e svolgere la prestazione.

Il Garante Privacy a tal proposito evidenzia che, allo stato attuale, la legge non dispone un obbligo di vaccinazione, cosicché a tali lavoratori sono applicabili le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi ai sensi dell’art. 279 del DLgs. 81/2008. Si evidenzia che i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti possono essere trattati solo dal medico competente, anche ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, mentre in capo al datore di lavoro residua la mera attuazione delle misure indicate dal medico nei casi di giudizio di inidoneità, parziale o temporanea, alla mansione cui è adibito il lavoratore.

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