Nella dichiarazione fraudolenta della snc vale anche il fine di evadere l’IRPEF
La Cassazione, nella sentenza n. 6163/2021, ha sottolineato che, dal momento che anche le snc sono tenute a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, con risultato di esercizio da imputare direttamente a ciascun socio in base alla quota di partecipazione, è ben possibile ritenere che il fine di evasione caratterizzante il dolo specifico della fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 si riferisca anche all’evasione dell’IRPEF, atteso che la dichiarazione societaria deve avere a oggetto anche tale imposta.
Resta fermo, peraltro, che assoggettati al pagamento sono i singoli soci con riguardo alla rispettiva quota di partecipazione.
Ne consegue la configurabilità del fumus del reato in questione anche con riguardo all’IRPEF e, di riflesso, l’assoggettabilità a sequestro delle somme di valore equivalente al profitto ricavato (ovvero al corrispondente risparmio d’imposta).
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