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NOTIZIE IN BREVE

Per la conferitaria neocostituita, accesso al credito da valutare sull’azienda trasferita

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 febbraio 2021

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Con risposta a interpello n. 117 di ieri, 17 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della soglia di ricavi e della riduzione del fatturato, funzionali all’accesso al credito d’imposta di cui all’art. 26 comma 4 del DL 34/2020, in capo a una società costituita nel 2020, a seguito del conferimento dell’azienda di una ditta individuale.

Il richiamato comma 4 dell’art. 26 riconosce un credito d’imposta del 20% per i conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società danneggiate dalla pandemia COVID-19, in favore di società di capitali, regolarmente costituite e aventi la sede legale in Italia, le quali:
- presentino per il 2019 un ammontare di ricavi derivanti dalle vendite e prestazioni (art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR) superiore a 5 milioni di euro;
- abbiano subìto, nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, una riduzione complessiva dei ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
- deliberino ed eseguano, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento interamente versato.

Secondo l’Agenzia, nel particolare caso in cui la società che intende operare l’aumento di capitale agevolabile sia stata costituita nel 2020 a seguito del conferimento dell’azienda da parte di una ditta individuale, occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto di trasferimento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione dei ricavi (al riguardo, è richiamato analogo chiarimento fornito dalla circ. n. 15/2020, in relazione al contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020).

In altre parole:
- ai fini della determinazione della soglia di ricavi, occorre considerare i ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b), del TUIR realizzati nel 2019 dalla ditta individuale acquisita tramite il conferimento;
- ai fini della determinazione della percentuale di riduzione del fatturato, occorre confrontare i dati riferibili a marzo e aprile 2020 rispetto al 2019, considerando i ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) del TUIR relativi alla ditta individuale trasferita.

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