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Esenzione per gli atti collegati alla separazione anche se riguardano immobili di un solo coniuge

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 febbraio 2021

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L’esenzione dall’imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa, prevista dall’art. 19 della L. 74/87, “per gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” opera anche per il trasferimento immobiliare, attuativo di un accordo di separazione consensuale omologato dal tribunale, avvenuto direttamente da un coniuge all’altro, a nulla rilevando che la proprietà originaria del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due.
Lo afferma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4144 depositata ieri.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che la norma citata è stata oggetto di una pronuncia additiva della Corte Costituzionale (sentenza n. 154/1999), per effetto della quale l’esenzione si estende a anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Inoltre, in base al più recente orientamento dei giudici di legittimità (Cass. n. 2111/2016), in virtù del ruolo centrale e del favore legislativo assunto, nella definizione della crisi coniugale, dall’accordo delle parti, si è valorizzato il carattere di “negoziazione globale” degli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione/divorzio, con l’effetto di rifiutare la distinzione tra contenuto “necessario” e contenuto “facoltativo” degli accordi che, in passato, aveva comportato un’interpretazione restrittiva dell’esenzione (per un’attenta ricostruzione di tale evoluzione giurisprudenziale, si veda, da ultimo, Cass. n. 3074/2021).

Per effetto di tale evoluzione, si deve, ormai, ritenere che integrino “atti relativi ai procedimento di separazione o divorzio”, esenti ex art. 19 della L. 74/87, tutti gli atti realizzativi degli accordi coniugali in sede di separazione/divorzio.
Nel caso di specie, quindi, l’esenzione doveva essere riconosciuta, “non essendo ostativo all’esenzione ex art. 19 cit. né che l’accordo in questione non avesse contenuto separativo «necessario», né che la proprietà iniziale del bene non fosse comune ma esclusiva di uno dei due coniugi contraenti”.

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