Prescrizione del credito dal progetto di ripartizione definitivo
I crediti concorsuali divengono esigibili dal momento in cui siano inseriti nel piano di riparto e non dal decreto di omologazione
Il Tribunale di Roma 3 febbraio 2021 ha affermato che, nell’ambito del concordato preventivo, il termine di prescrizione per la riscossione dei crediti concorsuali decorre non dal deposito del decreto di omologazione, ma dal momento in cui diviene esecutivo il progetto di ripartizione (parziale o finale) che ne preveda il pagamento.
Nel caso di specie, il debitore in concordato preventivo agiva, ex art. 702-bis c.p.c., nei confronti della procedura per accertare l’intervenuta prescrizione (e conseguente inesigibilità) dei crediti vantati da alcuni creditori, per il decorso, senza interruzione, del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., che avrebbe avuto, quale dies a quo, il deposito del decreto di omologa del concordato.
Ai sensi dell’art. 168 comma 1 del RD 267/42, ...
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