Perdite fiscali pregresse da ripartire sempre in proporzione ai patrimoni scissi
In caso di scissione non trova mai applicazione il criterio della riferibilità a specifici elementi del patrimonio scisso
Le perdite fiscali e le “eccedenze fiscali riportabili” (per ACE e per deducibilità degli interessi passivi) costituiscono posizioni soggettive “generali” per le quali, in caso di scissione, trova sempre applicazione il criterio di ripartizione proporzionale tra le beneficiarie (e la stessa scissa, in caso di scissione parziale) e mai il criterio della riferibilità a specifici elementi del patrimonio scisso.
Questa è la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 129 pubblicata ieri, con riguardo al caso di una scissione parziale di una società che, alla data di efficacia fiscale della scissione, riporta perdite fiscali ed eccedenze ACE pregresse.
Analogamente a quanto avviene nel caso delle operazioni di fusione, anche la scissione comporta
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