Deducibili le rate del mutuo pagate per il mantenimento del coniuge «debole»
La deducibilità non si applica se il pagamento del mutuo si affianca all’assegno di mantenimento in modo non determinante
Le somme corrisposte da un coniuge per pagare le rate del mutuo ipotecario gravanti sull’altro coniuge, secondo quanto stabilito dagli accordi di separazione personale, possono essere dedotte dal reddito complessivo anche in aggiunta all’assegno di mantenimento, a condizione però che siano determinanti per il mantenimento del coniuge “debole”.
È questo l’importante principio affermato nella sentenza n. 5984 di ieri della Cassazione, in relazione alla corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR.
Tale disposizione, infatti, considera deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio
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