Legittima la retroattività della norma sull’interpretazione nel registro
Sul «nuovo» art. 20 del DPR 131/86 la Corte Costituzionale conferma quanto già stabilito nella pronuncia n. 158/2020
La Corte Costituzionale, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 20 del DPR 131/86, come riformulato dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 87 della L. 205/2017) e reso retroattivo dalla legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 1084 della L. 145/2018), conferma quanto già sancito dal giudice delle leggi nella pronuncia n. 158/2020 (si veda “La norma antielusiva del Registro passa il vaglio della Consulta” del 22 luglio 2020): le norme citate non contrastano con la Costituzione.
Con la sentenza n. 39, depositata ieri, in particolare, la Consulta ha dichiarato:
- manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del “nuovo” art. 20 del DPR 131/86;
- non fondata la questione di legittimità della norma che lo ha
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