Eccedenze IRES sempre trasferibili al consolidato fiscale
Trasferimento possibile presentando due dichiarazioni integrative relative ai modelli REDDITI e CNM
Con la risposta n. 201, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di trasferire l’eccedenza IRES maturata ante consolidato nazionale ex art. 117 del TUIR attraverso la presentazione di una dichiarazione c.d. “integrativa”.
In applicazione dell’art. 118, comma 2 del TUIR le eccedenze di IRES pregresse (risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei periodi d’imposta precedenti all’opzione da parte delle singole società) “possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono”.
La norma consente, quindi, a ciascuna delle società che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di trasferire il credito maturato ante consolidato affinché il medesimo possa essere
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