Interessi a banche Uk senza la ritenuta nel periodo transitorio della Brexit
Con il principio di diritto n. 6/2021, pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione per le banche stabilite nel Regno Unito dell’esenzione dalla ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da finanziamento a medio-lungo periodo corrisposti da imprese residenti nei confronti di banche stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea (art. 26, comma 5-bis del DPR 600/73).
Si osserva che l’art. 126 dell’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea dispone che “è previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020”. Inoltre, secondo il successivo art. 127 “il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione”.
Nel periodo transitorio, quindi, valgono ancora “i principi generali” del diritto unionale, quali le libertà fondamentali sancite dal TFUE (liberta di stabilimento ex art. 49 del TFUE, libera prestazione di servizi ex art. 56 del TFUE e libera circolazione di capitali ex art. 63 del TFUE) e il “principio di non discriminazione” stabilito all’art. 18 del TFUE.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’applicazione di tali principi porta a considerare il Regno Unito, per tutto il c.d. “Periodo transitorio”, alla stregua di un Paese ancora ricompreso nel territorio Ue.
Di conseguenza, resta ferma l’applicazione delle disposizioni sull’esenzione da ritenuta degli interessi previste dall’art. 26, comma 5-bis del DPR 600/73 nei confronti del Regno Unito, nel corso del periodo transitorio in argomento.
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