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Indennità per occupazione temporanea di terreni per realizzare metanodotti con registro al 3%

/ REDAZIONE

Sabato, 10 aprile 2021

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Con la risposta a interpello n. 232, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità dovuta dalla società di dispacciamento di gas naturale al proprietario del terreno oggetto di occupazione temporanea, per ristorarlo del mancato godimento dell’area, è soggetta all’aliquota del 3%, prevista dall’art. 9 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/86, per gli atti “diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”.

Una società di dispacciamento di gas naturale che si occupava anche della costruzione dei metanodotti chiedeva quale fosse il trattamento da riservare, per l’imposta di registro, ai provvedimenti amministrativi contemplati all’art. 52-octies del DPR 327/2001, finalizzati a ottenere la disponibilità di terreni per un tempo limitato (senza espropriazione) così da porre in essere le attività necessarie per realizzare le opere.

Tali provvedimenti, emessi dall’autorità amministrativa, hanno un duplice contenuto: impongono una servitù di metanodotto, volta a consentire operazioni come lo scavo e l’installazione di cartelli segnalatori, e autorizzano la società a occupare per un certo periodo di tempo l’area necessaria per la realizzazione dei lavori. Le due componenti (servitù e occupazione temporanea) comportano la liquidazione di due distinte tipologie di indennizzo.
L’istante chiedeva, in particolare, quale fosse il trattamento relativo alla parte del provvedimento che disponeva l’occupazione temporanea ai fini dell’imposta di registro, di cui l’indennità costituisce la base imponibile.

Secondo l’Agenzia, l’indennità di natura risarcitoria per l’occupazione temporanea sconta l’imposta di registro con l’aliquota “residuale” del 3% ex art. 9 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/86, mentre non trova applicazione la tassazione prevista per i contratti di locazione.

Non è possibile, infatti, assimilare il riconoscimento dell’indennità per l’occupazione al pagamento del corrispettivo contrattuale nella locazione: la locazione è un atto negoziale perfezionato per effetto del consenso tra le parti, con cui il locatore trasferisce al conduttore il godimento della cosa dietro il pagamento di un canone; il provvedimento da cui origina il diritto all’indennità, invece, è un atto autoritativo legalmente dato e l’indennizzo integra il ristoro del pregiudizio occorso per la perdita del godimento delle aree occupate dall’amministrazione.

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