Incentivo per assumere under 36 anche alle aziende in cassa integrazione COVID-19
L’esonero spetta a entrambi i datori in caso di contratto part time se la data di decorrenza dei rapporti di lavoro è la stessa
Con la circ. n. 56 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le prime indicazioni in ordine all’agevolazione prevista dall’art. 1 commi 10-15 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), preannunciando l’uscita di un messaggio con le istruzioni operative una volta ottenuto il via libera da parte della Commissione europea.
L’art. 1 comma 10-15 prevede che per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’art. 1 commi 100-105 e 107 della L. 205/2017 sia riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ovverosia 500 euro mensili.
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