«Deduzione rinviata» dei canoni di leasing da ripartire tra scissa e beneficiarie
Il diritto va ripartito proporzionalmente; per l’Agenzia manca la connessione diretta tra posizione soggettiva e specifici elementi del patrimonio scisso
In caso di scissione, il diritto di operare le variazioni in diminuzione, corrispondenti ai canoni di leasing immobiliare non dedotti nei periodi di imposta di competenza economica, a causa di una durata del contratto di leasing inferiore ai 12 anni di orizzonte temporale minimo di deducibilità previsti dal comma 7 dell’art. 102 del TUIR, va ripartito tra le società beneficiarie (e, in caso di scissione parziale, la società scissa) sulla base del criterio “proporzionale” di cui al comma 4 dell’art. 173 del TUIR.
Per i contratti di leasing immobiliare stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 7 dell’art. 102 del TUIR non pone più vincoli di durata minima del contratto, ma prevede comunque un orizzonte temporale minimo di deduzione dei canoni che non può ...
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