Natura agricola del terreno desumibile dallo strumento urbanistico adottato
Nel valutare bisogna fare riferimento all’adozione da parte del Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione e da strumenti attuativi
L’art. 36 comma 2 del DL 223/2006, nel dettare un’unica definizione di “area edificabile” applicabile a tutte le imposte (IVA, Imposte sui redditi, Imposta di registro e IMU), ha adottato una “nozione estesa del concetto di edificabilità”, scegliendo di “anticipare la tassazione sulle cessioni fondiarie al momento in cui lo strumento urbanistico è adottato dal Comune”, a prescindere dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.
Lo ricorda l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 278, pubblicata ieri, in cui viene valutata la natura agricola o edificabile di alcuni terreni (oggetto di cessione) “i quali risultano avere natura «non agricola» nel Piano Regolatore «approvato e adottato»
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