Ritenute ridotte per autonomi e agenti impatriati
Lo «sconto» del 70% deve essere riconosciuto dal sostituto d’imposta che eroga i redditi agevolati
A decorrere dal periodo di imposta 2016, i contribuenti qualificati come “impatriati” possono godere di una tassazione agevolata per i redditi prodotti in Italia derivanti da attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.
Al ricorrere delle condizioni di legge, infatti, i redditi sopra richiamati concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente impatriato limitatamente al 30% del loro ammontare ed il beneficio, su richiesta dell’interessato, può essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta in sede di applicazione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni e sui corrispettivi corrisposti; a tal fine è, però, necessario che il contribuente presenti una richiesta scritta al proprio datore di lavoro o ai propri committenti, autocertificando
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