Per l’incentivo all’esodo contratto di fideiussione senza «Scadenza Ultima» e «Scadenza Finale»
Con il messaggio n. 1797 pubblicato ieri, 4 maggio 2021, l’INPS ha fornito dei chiarimenti operativi riguardo al contratto di fideiussione bancaria necessario per accedere alle prestazioni di esodo dei lavoratori prossimi alla pensione, di cui all’art. 4 commi 1-7-ter della L. 92/2012, il cui schema è stato reso noto con il messaggio n. 216/2016.
Si ricorda che, ai fini dell’accesso alla prestazione in argomento, il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dello stesso Istituto previdenziale, avente a oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Con particolare riferimento all’art. 3 commi 1 e 2 dello schema di contratto di fideiussione, l’INPS precisa che le date di “Scadenza Ultima” e “Scadenza Finale” non devono essere indicate.
Queste ultime vengono infatti calcolate d’ufficio dall’INPS. Invece, se le date vengono valorizzate le Strutture territoriali sono tenute a richiedere alle aziende esodanti e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione, causando quindi ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di lavorazione dei piani stessi.
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