Modificato il regime transitorio per la rateizzazione del debito d’accisa
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli è stata pubblicata la versione consolidata della circolare n. 11/2020 relativa alla procedura per la rateizzazione del debito d’accisa, da parte del titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o di alcole e bevande alcoliche (art. 3 comma 4-bis del DLgs. 504/95, come modificato dall’art. 162 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020). La circolare era stata emanata unitamente alla determinazione n. 163202/2020 (si veda “La rateizzazione delle accise deve concludersi entro il 16 dicembre” del 2 giugno 2020) e, nella sua versione consolidata, considera quanto previsto dalla determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 134220 del 5 maggio 2021 (in corso di pubblicazione).
La versione consolidata della circ. n. 11/2020 prevede, fra l’altro, che, per tutta la durata del periodo emergenziale e fino ai sei mesi successivi alla data di cessazione, gli indici sintomatici dello stato di oggettiva e transitoria difficoltà dell’impresa richiesti per beneficiare della rateizzazione possano essere calcolati, per il mese in cui si è avuta la riduzione del 33%, con riferimento al semestre che va da settembre 2019 a febbraio 2020. In questo caso, la relazione prevista dovrà essere integrata con i dati mensili relativi al fatturato e all’immesso in consumo di tale semestre.
L’istanza di rateizzazione potrà essere presentata anche per l’accisa dovuta in un mese successivo a quello in cui i predetti indici sintomatici sono stati rilevati, a condizione che il depositario autorizzato comprovi il prolungamento degli effetti finanziari negativi della predetta riduzione sulla base:
- del proprio indice di liquidità primaria, calcolato al mese oggetto dell’istanza di rateizzazione,
- e dell’andamento del fatturato esteso dal mese in cui ha rilevato la riduzione fino a quello oggetto dell’istanza medesima, estremi inclusi.
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