Omologazione forzata con il voto negativo dell’Erario
L’Amministrazione deve dimostrare la manifesta inattendibilità della proposta concordataria
L’art. 180 comma 4 del RD 267/42, modificato dall’art. 3 del DL 125/2020, conv. L. 248/2020, attribuisce al tribunale il potere di omologare la proposta di concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.
Affinché ciò sia possibile è necessario che si realizzino, congiuntamente, due condizioni: l’adesione sia determinate per il raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 177 L. fall. e la proposta di soddisfacimento offerta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, come risultante dall’attestazione del professionista di cui all’art. 161 comma 3 L. fall.
L’espressione utilizzata dal legislatore – mancanza di voto ...
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