Finanziamenti garantiti del decreto liquidità senza tutela penale
L’omessa destinazione delle somme ottenute alle finalità previste dalla normativa non può configurare il reato di malversazione a danno dello Stato
Per i finanziamenti previsti dal decreto “liquidità” e assistiti dalla garanzia di SACE, non è configurabile una responsabilità penale connessa all’omessa destinazione delle somme ottenute alle finalità di interesse generale richieste dalla normativa.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22119, depositata ieri, esclude così l’applicabilità del reato di “malversazione a danno dello Stato”, previsto dall’art. 316-bis c.p., in caso di mancata destinazione delle somme ottenute attraverso un mutuo erogato da un istituto di credito, con la garanzia di SACE, alle finalità espressamente previste dall’art. 1 del DL 23/2020 conv. L. 40/2020.
La decisione in esame si confronta con un decreto di sequestro ordinato nei confronti del legale rappresentante ...
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