Fondamentale l’autonomia e la preesistenza del ramo d’azienda ceduto
Tali requisiti non possono discendere dalla volontà di cedente e cessionario
Con la sentenza n. 18948 pubblicata ieri, 5 luglio 2021, la Corte di Cassazione torna a occuparsi del trasferimento di ramo d’azienda, confermando il proprio orientamento circa la necessità della autonomia funzionale del ramo ceduto e della sua preesistenza.
A tal proposito si ricorda come l’autonomia funzionale costituisca un presupposto indispensabile ai fini della legittimità del trasferimento di un ramo d’azienda, ciò in quanto la parte di azienda che viene ceduta deve presentarsi come un’entità economica finalizzata alla produzione di beni o servizi sufficientemente strutturata e autonoma dal punto di vista organizzativo.
Tale ramo deve poter conservare la propria autonomia dopo il trasferimento, svolgendo, in modo indipendente dal cedente e senza particolari integrazioni ...
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