Indennizzo per anticipato recesso del curatore quantificato dal giudice
Non è sufficiente il riconoscimento dell’astratta titolarità del diritto di indennizzo
L’art. 80 del RD 267/42 stabilisce che il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del rapporto contrattuale sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, ha la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, invece, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41