ACCEDI
Domenica, 1 giugno 2025

IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

Indennizzo per anticipato recesso del curatore quantificato dal giudice

Non è sufficiente il riconoscimento dell’astratta titolarità del diritto di indennizzo

/ Antonio NICOTRA

Giovedì, 2 settembre 2021

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’art. 80 del RD 267/42 stabilisce che il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del rapporto contrattuale sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, ha la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, invece, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU