La mancata risposta al «vecchio» interpello disapplicativo non è silenzio assenso
Impossibile, secondo la Cassazione, anche avvalersi della normativa prevista dal diritto amministrativo
Alla disciplina dell’interpello disapplicativo – nella versione applicabile ratione temporis – non è applicabile l’istituto del silenzio assenso, pertanto il mancato rispetto del termine per la risposta all’interpello disapplicativo non comporta la conseguente preclusione per l’ufficio di procedere all’adozione dell’avviso di accertamento.
A stabilirlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20011 depositata ieri, 14 luglio 2021.
Il principio di diritto fa riferimento, è doveroso evidenziare, agli interpelli delle società di comodo di cui all’art. 37-bis, comma 8 del DPR 600/73 e in particolare sull’interpretazione del secondo periodo del secondo comma dell’art. 11 della L. 212/2000, la cui vecchia formulazione prevedeva che “Qualora ...
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