Pensione di vecchiaia del Fondo esattoriale con almeno 15 anni di anzianità contributiva
Con la circ. n. 112/2021 pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto in merito alle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo di previdenza per gli impiegati dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla L. 377/58 (c.d. Fondo esattoriale), la cui disciplina è stata recentemente innovata dall’art. 1 comma 9-bis del DL 193/2016 e dal DM 8 maggio 2018 n. 55.
Sul punto, si ricorda che il Fondo in questione eroga in favore dei propri iscritti le pensioni di vecchiaia, di invalidità, di reversibilità e indiretta (per i loro superstiti), nonché il trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata a carico dell’AGO.
Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, l’INPS ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, la liquidazione del trattamento è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), contestualmente a quelli previsti nel Fondo. In particolare, è richiesta la maturazione di almeno 15 anni di anzianità contributiva nel predetto Fondo.
Invece, la pensione di invalidità può essere riconosciuta a condizione che il richiedente cessi dal servizio, sia riconosciuto invalido in costanza di assicurazione al Fondo e possa far valere almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
Inoltre, è necessario presentare domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l’ultimo contributo.
Infine, l’INPS ricorda che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DM 55/2018, tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al Fondo in esame costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell’iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall’AGO e che i contributi sono validi anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico anticipato.
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