Imponibili in Italia gli interessi pagati alla banca estera
La risposta a interpello n. 500 di ieri, 21 luglio 2021, ha chiarito che gli interessi corrisposti dalla clientela italiana a un istituto di credito non residente sono assoggettati a tassazione in Italia, pur se i clienti utilizzano i prestiti per investire in altre attività finanziarie o in immobili all’estero.
Opera, infatti, anche in questo caso il principio generale stabilito dall’art. 23 comma 1 lettera b) del TUIR (richiamato dall’art. 151 comma 2 per le società), per cui gli interessi sono imponibili in capo ai non residenti se corrisposti dallo Stato italiano o da soggetti residenti in Italia; l’impiego del capitale (operato dalla banca estera) avviene, inoltre, in Italia, a seguito della concessione dei prestiti.
Viene altresì confermato il principio per cui, in assenza di ritenute a titolo d’imposta (le controparti sono, infatti, persone fisiche non imprenditori), la società estera è tenuta a presentare la dichiarazione in Italia, inserendo i proventi nel quadro RL.
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