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Fallimento da operazioni dolose in caso di sistematico inadempimento di obblighi tributari

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 luglio 2021

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La Cassazione, nella sentenza n. 28314/2021, ha precisato che le operazioni dolose di cui all’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/1942 possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo, quando queste comportino il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall’interesse per l’impresa.

Tali operazioni, in particolare, possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali.

Non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e l’evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 c.p., né l’aggravamento di un dissesto già in atto.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, infine, il fallimento si presenta esclusivamente come l’effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare; rileva anche il caso in cui il soggetto attivo dell’operazione abbia accettato il rischio alla stessa connessa.

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